Si sottolinea che:
– la proroga interessa le sole concessioni in scadenza il 7 maggio 2017, il 4 luglio 2017 e tutte quelle che sarebbero andate in scadenza nel 2018. Restano quindi esclusele concessioni in scadenza nel 2019 e nel 2020 che mantengono La loro durata originaria e che saranno riassegnate secondo quanto disposto dallIntesa 5 luglio 2012;
– la decorrenza delle nuove concessioni è fissata, per tutti, al 1° gennaio 2019.
– le amministrazioni che non avessero già provveduto allavvio delle procedure di selezione debbono avviarle (e completarle) entro il 31 dicembre 2018. Le amministrazioni che invece già hanno avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi di bando possono far salvo il lavoro già svolto e completare le medesime procedure. In questo caso il rilascio del nuovo titolo concessorio dovrà soggiacerealla deroga prevista dal primo periodo. Infatti, pur non prevedendo espressamente disposizioni per le procedure avviate, dal dibattito parlamentare e dalla strutturazione della norma emerge che esse mantengono la loro validità, semmai con il rilascio delle concessioni ad efficacia differita e cioè dal 1° gennaio 2019. Nelle more sono comunque fatti salvi i diritti degli operatori uscenti;
– a tale proposito va segnalato che i tempi per la presentazione delle domande debbono necessariamente essere neutralizzati e rivisitatiin conseguenza del periodo di vigenza della proroga
– le procedure di selezione dovranno svolgersi nel rispetto della normativa prevista dallo Stato e dalle Regioni (cioè lIntesa e le sue declinazioni regionali).