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Regolamento UE 2026/1200, dazio forfettario di 3€ sui piccoli pacchi

Dal 1° luglio 2026

Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 pubblicato lo scorso 8 giugno in GUUE, la Commissione Europea ha ufficializzato le regole operative per l’applicazione del dazio doganale temporaneo sulle vendite a distanza di merci provenienti da Paesi extra-UE.

La misura che accompagna la soppressione definitiva della franchigia doganale per le merci di modesto valore, entrerà in vigore dal 1 luglio 2026 fino al 1 luglio 2028 e riguarderà le vendite a distanza da Paesi terzi a consumatori dell’Unione Europea (operazioni B2C).

I punti chiave del Regolamento del Consiglio prevedono: la verifica della soglia (massimo 150€) sommando il valore intrinseco di tutti i prodotti contenuti nella stessa spedizione inviata dallo stesso venditore allo stesso destinatario; il non conteggio delle spese di spedizione e di eventuale assicurazione nella verifica della soglia dei 150 euro; il calcolo del dazio se sotto i 150€ che si applica per singolo articolo/categoria merceologica presente nella spedizione e l’applicazione sul dazio fisso anche dell’IVA del Paese di destinazione.

Per ulteriore chiarezza, il prelievo sarà forfettario di 3 euro e sarà applicato sui singoli pezzi ricompresi nella spedizione e non sulla spedizione nel suo complesso, per merci con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Di conseguenza ad esempio, per l’acquisto di 3 prodotti diversi nello stesso pacco, il dazio sarà di 9 euro.

Le garanzie dovranno essere aggiornate per includere una stima dei dazi attesi sui flussi soggetti al nuovo sistema. È previsto inoltre un forte inasprimento dei controlli sui flussi postali e sulle spedizioni collettive per evitare il frazionamento artificioso dei carichi.

La responsabilità del corretto assolvimento del dazio segue un ordine gerarchico, ovvero ricade principalmente sulle piattaforme e-commerce (marketplace), i venditori, i vettori/corrieri e gli agenti doganali; residualmente ricade su altri soggetti incluso il consumatore finale.

La Commissione precisa espressamente che tali orientamenti non sono giuridicamente vincolanti e che prevale il regolamento stesso.

Al fine di aiutare a comprendere meglio il nuovo disposto, la Commissione ha rilasciato la “Guida per gli Stati membri e il commercio” con i relativi casi pratici.

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