Come si ricorderà, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committentinon possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori, o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.
La retribuzione/compenso (nonché ogni anticipo di essa) deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite una banca o un ufficio postale utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.Sono soggetti alle suddette disposizioni: tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.Regime sanzionatorioIn riferimento alla contestazione dellillecito, lINL, con la nota del 4 luglio 2018 , ha fornito puntuali indicazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa per coloro che effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi (o loro anticipi) utilizzando denaro contante.In particolare, lIspettorato ha precisato che: i datori di lavoro/committenti che violano lobbligo in esame sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; tale sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione e, considerato che la periodicità di erogazione della retribuzione è, di norma, mensile, trova applicazione per ciascun mese in cui si è verificato lillecito.
Ora, ad integrazione di quanto sopra, lINL, con la nota del 9 novembre 2018, fornisce indicazioni in merito allirrogazione della sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili a lavoratori in nero.
In particolare, lINL prende in esame lipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato limpiego di lavoratori in nero ed abbiano riscontrato che i medesimi lavoratori siano stati remunerati in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento sopra richiamati.
LIspettorato ritiene che, nella suddetta ipotesi, oltre alla contestazione della maxisanzione per lavoro nero, non può di per sé escludersilapplicazione della sanzione prevista dallart.1, comma 913, della Legge n.205/2017 (somma da 1.000 a 5.000 euro), che in ogni caso discende dal comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d.maxisanzione per lavoro nero.
LINL evidenzia, infatti, che il Legislatore non ha espressamente escluso (come in altri casi) lapplicazione della sanzione in esame in caso di contestazione della maxisanzione.
In altre parole, pertanto, la sanzione prevista per i pagamenti non effettuati con strumenti tracciabili (art. 1, comma 913, Legge n. 205/2017) può coesisterecon la maxisanzione per lavoro nero (art. 3, comma 3, DL n. 12/2002).
LIspettorato precisa, infine, che, in caso di utilizzo di lavoratori in nero e di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione (in quanto, in caso di lavoratori in nero, la periodicità dellerogazione della retribuzione potrebbe non seguire lordinaria corresponsione mensile), si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornatedi lavoro in nero sono state effettuate.
Resta comunque ferma ladozione della diffida accertativa nel caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, sebbene in contanti, la stessa risulti inferiore allimporto dovuto in base al CCNL applicato dal datore di lavoro.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).
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