La delibera fissa linizio dei saldi estivi il primo sabato del mese di luglio che, per il 2018, è sabato 7 luglio con una durata massima del periodo di sessanta giorni.
In base all’art.116, comma 2, della L.R. n. 6/2010 (Testo unico in materia di commercio), non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali
Per tutelare i consumatori, gli operatori del commercio hanno lobbligo di esporre il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa lindicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
Loperatore ha poi lobbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore), sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).