Da questanno, dunque, per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante Mod. 730, il termine di trasmissione allAgenzia delle Entrate coincide con quello previsto per il Mod. 770 mentre rimane confermato quello del 7 marzo per linvio della generalità delle Certificazioni Uniche.
La modifica del termine di trasmissione per le CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730) è stata introdotta dal comma 933, art.1 della Legge di Bilancio 2018 (ad integrazione del comma 6-quinquies, art.4 del DPR n. 322/1998).
Tale modifica fa sì che non si renda più necessario lintervento da parte dellAgenzia delle Entrate che, fino allanno scorso, in assenza di un espresso differimento legislativo, legittimava a posteriori il comportamento dei sostituti dimposta che trasmettevano le CU in esame successivamente alla data del 7 marzo ma entro il termine di presentazione del Mod. 770.
Sebbene la norma (comma 6-quinquies, art.4 del DPR n. 322/1998) faccia riferimento alle CU
Si tratta di uninterpretazione estensiva della norma che troverebbe, tuttavia, riscontro nella posizione assunta dallAgenzia delle Entrate negli anni scorsi in base alla quale veniva ammesso linvio, oltre il 7 marzo, delle
Si ricorda, infine, che il sostituto dimposta, tramite linvio, allAgenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche ordinarie (contenenti tutti i dati di natura fiscale, previdenziale e assicurativa), assolve allobbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art.4, DPR n. 322/1998.
Lobbligo di presentazione del Mod. 770, entro il 31 ottobre (termine così fissato, a decorrere dal 2018, dallart.1, comma 933 della Legge n. 205/2017), permane per i sostituti dimposta che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU e, dunque, i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti effettuati, ai crediti vantati e al relativo utilizzo.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio