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Ticket licenziamento

Il contributo, per l’anno 2016, è pari a 489,95 euro (41% di 1.195 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,83 euro/mese (489,95/12).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato

Ticket dovuto

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

SI

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

SI

Licenziamento per giusta causa

SI

Licenziamento collettivo CON accordo sindacale

SI

Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacale

SI (moltiplicato per 3)

Licenziamento durante o al termine del periodo di prova

SI

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

SI

Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)

SI

Licenziamento personale domestico

NO

Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo

SI

Dimissioni volontarie

NO

Dimissioni per giusta causa

SI

Dimissioni nel periodo tutelato per maternità

SI

Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.)

NO

Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)

NO

Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso la Direzione Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti

SI

Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore

SI

Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere 

NO

Decesso del lavoratore

NO

A titolo informativo, si ricorda che sussiste l’obbligo del preavviso nei seguenti casi di recesso:• licenziamento ad nutum;• licenziamento per giustificato motivo oggettivo;• licenziamento per giustificato motivo soggettivo;• recesso al termine del periodo di comporto;• fallimento o liquidazione coatta amministrativa;• cessazione dell’attività qualora ai lavoratori non venga dato il preavviso contrattualmente previsto;• dimissioni per giusta causa del lavoratore;• dimissioni della lavoratrice madre entro il 1° anno di età del bambino;• decesso del lavoratore.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

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