La legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) prevede lobbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, lelenco delle erogazioni pubbliche ricevute nellesercizio dellattività di impresa nel corso dellanno precedente. A partire dallannualità 2023 linosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
Lobbligo di pubblicazione è a partire dallanno 2018. I contribuenti soggetti allobbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Quali aiuti vanno pubblicati
Andranno pertanto considerati, ad es. per lanno 2022:
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2022
- aiuti e contributi concessi / incassati nel 2022
Nellipotesi in cui laiuto sia stato solamente concesso (nel 2022) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2023, ma farà parte dellobbligo per lanno successivo.
Sono soggetti allobbligo i seguenti aiuti/contributi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, lutilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti allobbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).
Dove
- La pubblicazione, ove sussista lobbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.
- Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono allobbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Regime Sanzionatorio
Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede (art. 1. comma 125-ter), a carico di coloro che violano lobbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000;
- la sanzione accessoria di adempiere allobbligo di pubblicazione.
Pubblicazione Semplificata
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso; causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dellerogazione ricevuta)