Videosorveglianza, precisazioni dellIspettorato del Lavoro
Accesso da remotoLaccesso da postazione remota di immagini in tempo reale o registrate è ammissibile ma é autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.Inoltre, laccesso deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei log di accesso per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non deve essere più posta più come condizione, nellambito del provvedimento autorizzativo, lutilizzo del sistema della doppia chiave fisica o logica.
Aree oggetto di ripresaLIspettorato ritiene siano da escludere dallapplicazione delle norme sulla videosorveglianza quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso allazienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa e la eventuale presenza dei lavoratori non è connessa alle mansioni lavorative.
Tutela del patrimonio aziendaleLe richieste che riguardano dispositivi di videosorveglianza collegati ad impianti antifurto che tutelano il patrimonio aziendale entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentendo alcuna forma di controllo incidentale degli stessi, possono essere autorizzate senza particolari approfondimenti.Invece se la richiesta di installazione riguarda dispositivi operanti in presenza del personale aziendale la generica motivazione di tutela del patrimonio deve essere precisata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa.In tali casi i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nellampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque allesito dellesperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.